Spese di giustizia

Contributo unificato nel processo civile ordinario e per le impugnazioni

Aggiornamento 25 giugno 2014

  • per i processi di valore fino a € 1.100,00 – € 43,00
  • per i processi di valore superiore a € 1.100,00 e fino a € 5.200,00 – € 98,00
  • per i processi di valore superiore a € 5.200,00 e fino a € 26.000,00 – € 237,00
  • per i processi di valore superiore a € 26.000,00 e fino a € 52.000,00 – € 518,00
  • per i processi di valore superiore a € 52.000,00 e fino a € 260.000,00 – € 759,00
  • per i processi di valore superiore a € 260.000,00 e fino a € 520.000,00 – € 1.214,00
  • per i processi di valore superiore a € 520.000,00 – € 1.686,00
  • per i processi civili di valore indeterminabile – € 518,00
  • per i processi di valore indeterminabile di competenza del Giudice di Pace – € 237,00
  • per i processi in cui manca la dichiarazione del valore – € 1.686,00
  • appello (1), anche incidentale – C.U. corrispondente al valore della causa aumentato del 50%
  • reclami – € 147,00
  • ricorso in Cassazione (2)C.U. corrispondente al valore della causa RADDOPPIATO
  • riassunzione del processo innanzi ad altro giudice – C.U. corrispondente al valore della causa
  • intervento autonomo – C.U. corrispondente al valore della causa

(1) In materia di lavoro, assistenza e previdenza deve tenersi conto dei limiti reddituali. Per le impugnazioni alle sentenze emesse nei procedimenti esenti nei giudizi innanzi al Giudice di pace, il contributo unificato è dovuto (circolare 20 aprile 2011 n. 056105/U Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia e risoluzione n. 48/E Agenzia delle Entrate).
(2) Per i procedimenti innanzi alla Corte di Cassazione dal 1° gennaio 2012 gli importi da applicare in base al valore del processo sono raddoppiati. Per gli stessi procedimenti, dal 4 luglio 2009, oltre al contributo unificato è dovuta anche un’imposta fissa di € 168,00.


A titolo di anticipazioni forfettarie è sempre dovuta l’imposta di bollo pari ad € 27,00 per le controversie di valore superiore a € 1.100,00.

In caso di modifica della domande, di domande riconvenzionali, di mutamento della domanda e di chiamata in causa, se proposte dalla cd. parte diligente (ossia, che iscrive la causa a ruolo), il C.U. corrispondente è determinato in base al valore della controversia integrato da eventuale aumento del valore della causa; se proposta dalle altre parti, queste versano un autonomo contributo unificato determinato in base al valore della domanda proposta.

Per i procedimenti in materia di impresa (D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168) di competenza delle sezioni specializzate appositamente istituite presso Tribunali e Corti di Appello gli importi da applicare in base al valore del processo sono raddoppiati, per effetto della legge n. 27/2012.

Nei procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013 qualora l’impugnazione, anche incidentale, viene respinta integralmente o viene dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.

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