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Tribunale per i minorenni di Bologna

FOROLEGALE™servizi studi legali garantisce l’accesso presso il Tribunale per i minorenni di Bologna entro due giorni lavorativi dalla richiesta, conciliando gli adempimenti richiesti con le modalità ristrette di accesso alla cancelleria, garantendo comunque il regolare compimento degli adempimenti commissionati.

Allo sportello della cancelleria civile, infatti, si accede mediante servizio eliminacode: dalle h. 9.00 fino alle h. 12.00, potendo accedere allo sportello una persona alla volta (come da raccomandazioni della Dirigente, vengono recuperati fino a 3 numeri antecedenti a quello che appare sul display).

Per il semplice deposito di atti, non è necessario ritirare il numero, potendo liberamente intervallarsi tra un numero e l’altro fino alle h. 12.00: dal suddetto limite di orario restano ovviamente esclusi gli atti scadenti in giornata, il cui deposito è consentito durante tutta l’apertura degli uffici.


Vademecum per la cancelleria civile

Sono da corrispondersi i seguenti importi:

  • 98,00 € per ricorso con richiesta di modifica delle condizioni di separazione
  • n. 2 marche da bollo da € 16,00 ed una da € 3,84 per il rilascio di certificato di pendenza
  • n. 2 marche da bollo da € 16,00 ed una da € 3,84 per il rilascio di certificato di non decadenza dalla potestà
  • per il rilascio di copie (semplici o conformi), marche da bollo come da tabella riepilogativa

Sono, invece, esenti dal versamento di importi in bollo gli atti rientranti in procedimenti per cui si è ammessi al gratuito patrocinio (ma solo in presenza del relativo decreto di ammissione), in caso di procedimenti ex art. 31 d.lgs. 286/1998 per la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare di minore straniero, per i procedimenti di adozione e per la costituzione di parte.

Dal 1° gennaio 2013, ai sensi della legge n. 219 del 10 dicembre 2012 (pubblicata nella G.U. n. 293 del 17 dicembre 2012), sono state apportate importanti modifiche all’art. 38 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile in materia di riparto di competenza tra Tribunale ordinario e Tribunale per i Minorenni.

Secondo la nuova norma tutte le procedure giudiziarie relative all’affidamento dei figli minori (anche se nati fuori dal matrimonio), nonché tutti i giudizi relativi all’accertamento e al disconoscimento della filiazione di minori di età saranno di competenza del tribunale ordinario, mentre resteranno di competenza del tribunale per i minorenni i soli procedimenti di potestà e di adozione dei minori.

In tali procedimenti sarà sempre utilizzato il rito camerale, così come avviene per le modifiche delle condizioni di separazione e divorzio e il giudice potrà utilizzare gli strumenti, già previsti in questi casi per assicurare il soddisfacimento delle obbligazioni economiche relative al mantenimento dei figli.

Il nuovo testo dell’art. 38 è il seguente:

«Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Per i procedimenti di cui all’articolo 333 resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell’ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell’articolo 316 del codice civile; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario. Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria. Nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Fermo restando quanto previsto per le azioni di stato, il tribunale competente provvede in ogni caso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, e i provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente. Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni, il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni».

Si ricorda che, per motivi organizzativi, all’atto del deposito in cancelleria di un nuovo ricorso, il difensore è tenuto a depositare – oltre alle consuete copie per l’ufficio e quelle destinate alle controparti – anche un’ulteriore copia del ricorso stesso, in carta semplice, destinata specificamente al pubblico ministero.

La cancelleria, all’atto della registrazione del fascicolo, provvederà successivamente a trasmettere tale copia agli uffici della competente Procura per i minorenni, affinché il P.M. sia informato del ricorso depositato e quindi posto in grado di intervenire, ove lo ritenga necessario, in qualunque fase del procedimento.

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