Spese di giustizia

Contributo unificato nei procedimenti amministrativi

Aggiornamento 25 giugno 2014

Indipendentemente dal valore
  • ricorsi avverso il silenzio dell’Amministrazione – € 300,00
  • ricorsi avverso le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso agli atti – € 300,00
  • ricorsi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato – € 300,00
  • ricorsi di esecuzione della sentenza – € 300,00
  • ricorsi di ottemperanza del giudicato – € 300,00
  • ricorsi avverso i provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici, nonché quelli relativi alla costituzione, modificazione o soppressione di società, aziende e istituzioni da parte di enti  locali – € 1.800,00
  • ricorsi avverso i provvedimenti adottati nell’esercizio dei poteri speciali inerenti alle attività di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni – € 1.800,00
  • ricorsi avverso i provvedimenti di nomina adottati previa delibera del Consiglio dei ministri – € 1.800,00
  • ricorsi avverso i provvedimenti di scioglimento di enti locali e quelli connessi concernenti la formazione e il funzionamento degli organi – € 1.800,00
  • ricorsi avverso i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità e i provvedimenti di espropriazione delle invenzioni adottati ai sensi del codice della proprietà industriale – € 1.800,00
  • ricorsi avverso i provvedimenti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive – € 1.800,00
  • ricorsi avverso le ordinanze adottate in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell’articolo 5, co. 1, l. 225/1992 e i consequenziali provvedimenti commissariali – € 1.800,00
  • ricorsi avverso il rapporto di lavoro del personale dei servizi di informazione per la sicurezza – € 1.800,00
  • ricorsi avverso le controversie comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione in materia di impianti di generazione di energia elettrica comprese quelle concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW. nonché quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti – € 1.800,00
  • ricorsi avverso i provvedimenti della commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione, recanti applicazione, modifica e revoca delle speciali misure di protezione nei confronti dei collaboratori e testimoni di giustizia – € 1.800,00
  • ricorsi avverso i provvedimenti dell’Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego – € 1.800,00
  • ricorsi avverso i provvedimenti dell’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua – € 1.800,00
  • le azioni individuali e collettive avverso le discriminazioni di genere in ambito lavorativo quando rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo – € 1.800,00
  • ricorsi non previsti dai casi precedenti – € 650,00
  • ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente – € 650,00
In base al valore del processo

Ricorsi in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture (per valore della controversia si intende l’importo posto a base d’asta individuato dalle stazioni appaltanti negli atti di gara) ricorsi avverso i provvedimenti delle Autorità amministrative indipendenti (per valore della controversia, in caso di controversie relative all’irrogazione di sanzioni, comunque denominate, il valore è costituito dalla somma di queste)

  • valore della controversia pari o inferiore ad € 200.000 – € 2.000,00
  • valore della controversia compreso tra € 200.001 e 1.000.000 – € 4.000,00
  • valore della controversia superiore ad € 1.000.000 – € 6.000,00
  • se manca la dichiarazione di valore della controversia – € 6.000,00

Per «ricorsi» si intendono quello principale, quello incidentale ed i motivi aggiunti che introducono domande nuove proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali ed al Consiglio di Stato.
L’onere relativo al pagamento del contributo unificato è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente (la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza), anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio.
Per i giudizi di impugnazione dal 1° gennaio 2013 gli importi da applicare sono aumentati della metà.

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